CER LEONARDO
Comunità energetica rinnovabile
Contributo economico
Sono previsti incentivi statali per l’energia condivisa e possibili fondi per la realizzazione degli impianti. Vedi i dettagli
Cosa sono le CER
Con la legge di conversione del Decreto Milleproroghe 162/2019, anche in Italia sono state introdotte le “comunità energetiche rinnovabili”, come previsto dalla Direttiva Europea RED II. Si tratta di un passo importante per favorire l’uso di energia pulita e sostenibile, grazie a gruppi di cittadini, imprese o enti locali che collaborano per produrre, consumare e condividere energia rinnovabile a livello locale.
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico composto da cittadini, piccole e medie imprese (che non svolgano come attività principale la produzione e vendita di energia), enti locali e territoriali — come Comuni — ma anche associazioni, enti di ricerca e formazione, organizzazioni religiose, del terzo settore o ambientali. Questi soggetti collaborano per produrre e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili, utilizzandola nei propri consumi.
La CER ha personalità giuridica autonoma e persegue come obiettivo principale la generazione di benefici ambientali, economici e sociali per i propri membri e per il territorio in cui opera.
Il Referente della CER può essere:
- la stessa Comunità, rappresentata legalmente da una persona fisica indicata nello statuto o nell’atto costitutivo;
- un membro produttore o consumatore della CER;
- un produttore terzo, come una ESCO certificata UNI 11352, che possiede un impianto la cui energia è condivisa nella configurazione.
L’energia rinnovabile prodotta viene condivisa tra i membri della CER (produttori e consumatori) collegati alla stessa cabina primaria, grazie alla rete nazionale di distribuzione. Questo consente una condivisione virtuale dell’energia, cioè gestita a livello di misure e compensazioni energetiche.
Per approfondire: Decreto Milleproroghe 162/2019.
CHI PUÒ FAR PARTE DI UNA CER?
Possono essere membri o soci con potere di controllo in una CER:
- persone fisiche
- piccole e medie imprese per le quali la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale
- associazioni con personalità giuridica di diritto privato
- enti territoriali: Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni
- amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT
- enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale o religiosi
Non possono essere membri o soci di una CER:
- amministrazioni centrali
- grandi Imprese
- imprese private con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.0
IL PERIMETRO E GLI IMPIANTI DI UNA CER
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) può gestire una o più configurazioni di autoconsumo collettivo.
Tutti i punti di prelievo e di immissione dell’energia relativi a una singola configurazione devono essere situati all’interno dell’area servita dalla stessa cabina primaria.
La Mappa interattiva delle cabine primarie consente di localizzare le aree convenzionali e di verificare che i punti di connessione siano inclusi nell'area sottesa alla stessa cabina primaria.
Possono essere inseriti nelle configurazioni più impianti o potenziamenti di impianto a fonte rinnovabile, anche dotati di sistemi di accumulo.
Gli impianti possono essere messi a disposizione anche da produttori terzi non membri della CER; tuttavia, è fondamentale che tutti gli impianti siano sotto la disponibilità e il controllo diretto della comunità energetica.
CER NEI COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI
Per le Comunità Energetiche Rinnovabili con impianti situati in Comuni con meno di 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale fino al 40% del costo dell’investimento, finanziato attraverso le risorse del PNRR.
COME FUNZIONANO LE CER
Una comunità energetica si basa sulla partecipazione di cittadini, enti pubblici e/o imprese che si organizzano in un soggetto giuridico riconosciuto.
Insieme producono energia elettrica da fonti rinnovabili, come ad esempio gli impianti fotovoltaici, e condividono l’energia generata all’interno della comunità.
Da consumatori a protagonisti dell'energia
In questo sistema, i semplici consumatori diventano protagonisti attivi della transizione energetica: non solo consumano energia (consumer), ma la producono anche (prosumer), grazie ai propri impianti. L’energia non utilizzata viene poi messa a disposizione degli altri membri della comunità, favorendo l’autoconsumo collettivo e riducendo gli sprechi.
Questo si traduce in un'opportunità per:
Produrre energia
I membri della CER possono scegliere di installare impianti fotovoltaici o altre fonti rinnovabili per produrre energia.
Condividere l'energia
L'energia prodotta viene condivisa tra i membri della CER, permettendo ai consumatori di usufruire dell'energia prodotta dagli altri membri.
Ridurre i costi
La condivisione dell'energia può portare a una riduzione delle bollette per i membri della CER, poiché essi possono consumare l'energia prodotta localmente.
Migliorare l'impatto ambientale
Le CER contribuiscono a un'energia più sostenibile, riducendo l'impatto ambientale dei consumi energetici.
Accedere a incentivi
Le CER possono accedere a incentivi statali per la produzione e la condivisione di energia rinnovabile, rendendo l'iniziativa ancora più vantaggiosa.
Partecipare attivamente alla transizione energetica
Aderendo a una CER si contribuisce a un modello più sostenibile e collaborativo.
Entra anche tu nella nostra Comunità Energetica!
Condividi energia rinnovabile prodotta localmente, riduci in modo significativo i costi in bolletta grazie all’autoconsumo e agli incentivi statali, e partecipa attivamente alla creazione di un modello energetico più sostenibile, solidale e rispettoso dell’ambiente nel tuo territorio.
Scopri come aderireCONTRIBUTI ECONOMICI
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono accedere ai contributi economici previsti presentando domanda al GSE per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso.
I contributi spettanti sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione (o Unità di Produzione - UP) che partecipi alla configurazione della CER e consistono in:
- il corrispettivo di valorizzazione, stabilito da ARERA, come rimborso di specifiche componenti tariffarie, applicato sull’energia elettrica autoconsumata;
- la tariffa premio, erogata sull’energia condivisa incentivata tra i membri della CER.
I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l'energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni.
L'incentivazione avviene attraverso il seguente meccanismo:
- l'erogazione in corso d'anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante (acconto)
- il riconoscimento, sempre su base mensile e a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse in corso d'anno al GSE dai gestori di rete (conguaglio)
La valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata avviene su base mensile, qualora il GSE abbia a disposizione il set completo di misure valide o un set minimo di misure valide trasmesse dai gestori di rete; la pubblicazione del corrispettivo avviene entro il 25 del mese “m+1", detto “m" mese di validazione della misura.
La tariffa premio si compone di una parte fissa più una parte variabile.
La parte fissa è stabilita in funzione della taglia dell'impianto, la parte variabile varia in funzione del prezzo di mercato dell'energia (pz). La tariffa premio aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo di mercato dell'energia. È prevista inoltre una maggiorazione tariffaria per gli impianti fotovoltaici ubicati nelle Regioni del Centro e Nord Italia.
Di seguito la tabella riepilogativa prevista dall'Allegato 1 del Decreto
CACER :

È possibile cumulare la tariffa premio con un contributo in conto capitale fino a un massimo del 40% del costo d’investimento. In questo caso, la tariffa premio verrà ridotta proporzionalmente in base all’entità del contributo già ricevuto.
Il Decreto stabilisce che le CACER (Comunità di Autoconsumatori per l’Energia Rinnovabile) debbano garantire, attraverso una clausola esplicita nello statuto, un accordo contrattuale tra le parti, oppure, per l’autoconsumo individuale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che eventuali somme eccedenti la tariffa premio (calcolata rispetto alla soglia del 55% o 45% di energia incentivabile, a seconda della presenza o meno del contributo in conto capitale) vengano destinate esclusivamente a utenti non imprenditoriali oppure utilizzate per scopi sociali con benefici concreti sui territori dove si trovano gli impianti.
Il GSE effettua annualmente la verifica del superamento delle soglie previste e si occupa dell’erogazione degli importi spettanti, indicando chiaramente la natura contabile dei contributi e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie per rispettare quanto stabilito dal Decreto CACER.
Segue la tabella esplicativa con i valori del contributo di valorizzazione:

Frequently Asked Questions
Le Comunità Energetiche Rinnovabili "In Pillole". Clicca qui per consultare tutte le altre faq
Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
Quale è l'obiettivo di una CER?
L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
Quali sono gli ulteriori vantaggi per il Paese della diffusione delle CER?
Le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese.
Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che possono accedere alle CER?
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
Cosa si intende per energia autoconsumata virtualmente?
La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull'energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i
consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria.
L'energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.
Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l'energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l'energia prelevata da ciascun consumatore della
CER. L'energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.
Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo.
Contatti
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Indirizzo
Corso Magenta, 56 - 20123 Milano
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